As.C.O.N. si è dotata di un Codice Deontologico moderno ed informale che permette a tutti i fruitori di vedere rispettate le rispettive prerogative di privacy e di professionalità. Un codice che rispetta i requisiti legislativi a difesa del consumatore e garantisce il rispetto di tutti i professionisti iscritti.
Codice Deontologico
PREMESSA
L’Associazione Professionale di Categoria As.C.O.N. adotta il presente Codice Etico e Deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall’esercizio delle tre professioni rappresentate.
Il Codice Etico e Deontologico costituisce l’insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci As.C.O.N. si riconoscono e che si impegnano a rispettare. Le norme del Codice Etico e Deontologico (successivamente denominato “Codice”) infatti si applicano a tutti i professionisti iscritti ad As.C.O.N. sia nei loro rapporti reciproci che nei confronti dei terzi.
La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente Codice, nonché l’osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l’iscrizione ad As.C.O.N.
In relazione a ciascuna delle professioni rappresentate, il Codice fa riferimento alle definizioni contenute nello Statuto.
PRINCIPI GENERALI
Primo
Il presente Codice illustra i principi e le regole che i professionisti iscritti ad As.C.O.N. sono tenuti osservare nell’esercizio della professione.
Il professionista si impegna a rispettare e tutelare ed a valorizzare i diritti fondamentali di ogni persona con attenzione e riguardo alla singola soggettività.
Secondo
Le competenze di ogni professionista iscritto sono certificate dall’iter formativo nonché dal successivo e costante aggiornamento e dalla supervisione.
Il professionista conosce e rispetta i Regolamenti interni ad As.C.O.N.
Il professionista conosce i confini del proprio ambito di competenza e del proprio intervento e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito.
Terzo
Il professionista si assume la responsabilità professionale del proprio operato, avendo a cuore la tutela dei diritti della persona. Esercita il proprio ruolo professionale con trasparenza, coerenza, onestà e rettitudine.
Quarto
As.C.O.N. riconosce come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, probità e decoro, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità. Tali principi devono essere condivisi ed attuati da tutti gli associati.
L’azione di As.C.O.N. si ispira ai principi sostenuti dall’OMS quali “primum non nocere” e favorire la diffusione di stili di vita salutari.
CODICE ETICO E DEONTOLOGICO DEI PROFESSIONISTI DI As.C.O.N.
Art. 1 – Riferimenti normativi
Le indicazioni comportamentali disciplinate dal presente Codice hanno lo scopo di integrare, su base privatistica, le norme della Legge n° 4 del 14 gennaio 2013 ed eventuali modifiche e integrazioni; le norme legislative regionali di attuazione e le relative norme amministrative statali, regionali o degli enti locali, alla cui applicazione piena e incondizionata è comunque tenuto ogni iscritto.
Art. 2 – Sanzioni
È eticamente e deontologicamente corretto informare il Collegio dei Probiviri di condotte lesive della dignità di appartenenza alla professione.
I soci che non osserveranno i principi e le norme del presente Codice incorreranno nelle sanzioni previste dal regolamento disciplinare, che è parte integrante del Codice Deontologico, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dal Regolamento Disciplinare.
L’adesione al Codice implica l’accettazione delle forme di verifica e controllo che siano di volta in volta previste da As.C.O.N.
La violazione delle norme riportate nel Codice comporta l’irrogazione delle sanzioni così come previste in sede disciplinare.
Restano fermi gli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico italiano a carico degli iscritti e l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 3 – Doveri di carattere generale
Lo svolgimento della professione deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia civile, penale, tributaria e comunque nel pieno rispetto delle leggi dello Stato italiano o dello Stato estero in cui ci si trovi ad operare.
Art. 4 – Violazioni
La responsabilità deontologica è personale.
L’inosservanza del presente Codice comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento As.C.O.N. contenente la disciplina del procedimento disciplinare.
Le sanzioni comminate saranno proporzionate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse.
Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l’iscritto ad As.C.O.N. abbandona l’associazione. Il professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria.
Art. 5 – Dignità e decoro professionale
L’esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull’autonomia.
Art. 6 – Competenza professionale
Il professionista opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle
altre discipline.
Il professionista riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria
figura professionale e la metodologia del proprio operato.
Il professionista rispetta la volontà del cliente, non ingenera aspettative infondate nel proprio cliente, non utilizza indebitamente la fiducia scaturita dal rapporto professionale.
Il professionista mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si tiene costantemente aggiornato così come previsto dal Regolamento As.C.O.N.
Art. 7 – Rispetto del cliente
Il professionista si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, tutelando il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia del proprio cliente.
Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all’ideologia, all’estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche, all’orientamento sessuale ed alla disabilità.
Art. 8 – Sostegno personale dei principi deontologici
Il professionista, riconoscendo nel presente Codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell’attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto, il contenuto del presente Codice.
Art. 9 – Rispetto per animali ed ambiente
Il professionista si impegna al rispetto dell’ambiente e del regno vegetale e animale.
Art. 10 – Libertà di scelta
Il professionista rispetta il diritto del cliente a scegliere liberamente il professionista a cui rivolgersi.
Il professionista, qualora lo ritenga opportuno, può subordinare il proprio intervento all’espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali. Il rapporto tra il professionista ed il cliente è basato sulla fiducia.
Art. 11 – Obbligo di riservatezza
Il professionista è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all’esercizio dell’attività professionale.
Compito primario del professionista è tutelare, in base alle normative vigenti, la privacy dell’utente, evitando qualsivoglia divulgazione di notizie e dati sensibili o meno, riferibili al medesimo.
Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il professionista è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente.
Il professionista, in ogni sua esternazione pubblica o privata, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva del cliente.
Art. 12 – Tariffe professionali
Il rapporto di consulenza si configura come una prestazione professionale e pertanto al professionista è dovuto un onorario.
Il compenso per la prestazione non può essere subordinato ai risultati della prestazione medesima.
Nello stabilire il proprio onorario, il professionista tiene conto della situazione socio-economica dell’ambiente in cui opera e ha facoltà di prestare gratuitamente la propria opera qualora lo ritenga etico.
Il professionista comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione.
Art. 13 – Rifiuto della prestazione
Il professionista, nell’esercizio della sua attività, è libero, e può rifiutare la prestazione se ritiene non sussista il necessario rapporto di fiducia con il potenziale cliente.
Anche in assenza del consenso del cliente, il professionista si asterrà da una nuova prestazione o dalla continuazione di quella attuale qualora non ritenga possibile, lecito, necessario o opportuno eseguirla.
Art. 14 – Limiti
Il professionista conosce e riconosce i limiti del proprio intervento professionale.
Qualora rilevi che il cliente necessiti di un intervento diverso da quello che la propria competenza professionale può offrirgli, è tenuto ad indirizzare lo stesso cliente verso altra figura professionale che ritenga più adeguata.
Art. 15 – Comportamento in caso di patologie
Qualora si abbia il ragionevole dubbio che il cliente sia affetto da patologie non già sotto un trattamento sanitario, il professionista lo invita a consultare il medico curante.
In nessun caso il professionista potrà interrompere un trattamento medico o farmacologico del cliente, prescritto dal medico curante o altri operatori sanitari.
Art. 16 – Consenso informato
All’inizio del rapporto il professionista è tenuto a fornire al cliente adeguate ed esaustive informazioni circa la natura della consulenza ed i suoi limiti. L’avvenuta informazione è confermata dal modulo di consenso firmato per presa visione dell’utente.
Art. 17 – Prestazioni professionali rivolte a minori
Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.
Il professionista è tenuto ad informarsi circa situazioni di contenzioso tra genitori e sulla situazione giuridica del minore.
Art. 18 – Segreto professionale
Il professionista è tenuto all’osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto ciò di cui abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all’effettuazione della prestazione stessa.
La morte del cliente non esime dall’osservanza del segreto professionale.
Il professionista ha l’onere di informare eventuali collaboratori dell’obbligo del segreto professionale su quanto appreso.
Nelle attività di gruppo il professionista impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.
Art. 19 – Segreto professionale con clienti minorenni
Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il professionista dovrà segnalare la situazione a chi esercita la responsabilità genitoriale, avendo cura di informare preventivamente il minore stesso.
Il professionista che nell’esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell’interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la responsabilità genitoriale o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 20 – Deroghe al segreto professionale
L’osservanza del segreto professionale viene meno qualora vi sia una richiesta legittima dell’Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Il professionista metterà il cliente al corrente di tale obbligo.
In tale sede il professionista riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale.
La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone.
Art. 21 – Ruolo professionale e vita privata
Il professionista evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale.
Il professionista non svolgerà la propria attività professionale nei confronti di coloro con i quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale.
Costituisce grave mancanza instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Art. 22 – Interruzione del rapporto di prestazione professionale
Il professionista può valutare l’opportunità di interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non procuri alcun beneficio al cliente o nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia e, in tal caso, fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti. Il professionista interrompe il rapporto ogni volta in cui ravvisi la necessità dell’intervento di altro professionista.
Il professionista può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa (es. trasferimento o malattia)
Art. 23 – Consegna di documenti
A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il professionista è tenuto a fornire la documentazione, eventualmente in suo possesso, che sia ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.
Art. 24 – Attività professionale a distanza
I principi e le norme del presente Codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Art. 25 – Correttezza professionale e rispetto reciproco
Il professionista ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà, solidarietà professionale e buona fede.
Sono vietati l’imitazione, lo sfruttamento sistematico abusivo o privo di titolo dei risultati del lavoro altrui nell’ambito dell’attività professionale. Costituisce aggravante – ai fini dell’applicazione delle sanzioni – l’avere attuato tali atti per acquisire i clienti dei colleghi imitati.
Il professionista si astiene dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega e in particolare su una specifica attività o prestazione e su presunti errori o incapacità. Più in generale, deve astenersi dal denigrare genericamente la professionalità e i risultati dell’attività di un collega.
La denigrazione dei colleghi costituisce una grave infrazione deontologica.
Art. 26 – Relazioni con gli altri professionisti e le altre figure professionali
Ogni professionista iscritto ad As.C.O.N. opera in piena autonomia rispetto alle altre figure professionali operanti nel campo del benessere o sanitario, pur essendo tenuto a ricercare la loro collaborazione quando il caso alla sua attenzione esuli dalle sue competenze o quando la necessità sia manifestata dall’utente stesso.
Art. 27 – Titoli, qualifiche, informazioni e pubblicità
In qualsiasi manifestazione o forma di comunicazione, come carta intestata, biglietti da visita, insegne all’esterno dello studio, moduli di consulenza, pubblicità, articoli, documenti e libri, il professionista fa riferimento solo ai titoli e alle qualifiche professionali che gli competono e che ha acquisito durante la formazione e gli aggiornamenti nella sua carriera professionale conformemente alle disposizioni di legge e dei regolamenti.
La pubblicità e le informazioni devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà e di rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico.
Il professionista non utilizza espressioni ambigue verbali e scritte e/o forme di pubblicità ingannevoli.
Art. 28 – Composizione extragiudiziale delle controversie
Il professionista si impegna a porre in essere ogni ragionevole soluzione per comporre bonariamente ogni controversia insorta con la clientela, inerente all’esecuzione di una prestazione professionale.
In caso di mancato accordo, il professionista s’impegna a favorire il ricorso a forme di tutela extragiudiziale, in un’ottica reciprocamente satisfattiva anche in termini di riduzione dei tempi.
Art. 29 – Libertà ed autonomia
Il professionista che instaura un rapporto di lavoro di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente Codice.
Art. 30 – Committente diverso dal destinatario
Quando il professionista opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell’intervento.
Qualora il professionista rilevi un conflitto d’interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo E se ciò non risulti possibile, rinuncia all’incarico.
Art. 31- Pubblicità
Il professionista si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione, alla propria competenza ed alla tipologia di intervento che offre.
Il professionista non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali.
Art. 32 – Società tra professionisti
Il professionista che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi.
Art. 33 – Attuazione del Codice
Il presente Codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile.
In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente Codice.
REGOLAMENTO DISCIPLINARE As.C.O.N.
Art. 1 Provvedimenti disciplinari
Il Counselor / Operatore Olistico /Naturopata che nella propria professione compia azioni difformi dai principi del Codice Deontologico è sottoposto a provvedimento disciplinare.
Art. 2 Competenza disciplinare
Il Collegio dei Probiviri, come enunciato dall’art. 18 dello Statuto è l’organo competente a deliberare per tutte le controversie e per l’adozione dei provvedimenti disciplinari. È tenuto a riferire all’Assemblea Soci e al Consiglio Direttivo. Il giudizio è inappellabile.
Art. 3 Procedura
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a:
- raccogliere testimonianze con diritto di informazione dell’interessato
- ascoltare l’interessato o il legale da lui nominato
Art. 4 Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari possono essere:
- avvertimento
- censura
- sospensione
- espulsione
Art. 5 Avvertimento e Censura
Gli avvertimenti disciplinari e le censure possono essere per:
- comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione
- comportamenti deontologicamente scorretti
Art. 6 Sospensione
Comportano sospensione temporanea i:
- comportamenti sanzionati da disposizioni di legge
- interdizione temporanea dai pubblici uffici
- provvedimenti di rinvio a giudizio
Art. 7 Espulsione dall’Elenco di appartenenza (Counselor/Naturopati/Operatori Olistici)
Comportano espulsione:
- comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’Associazione
- comportamenti professionali gravemente scorretti
- interdizione dai pubblici uffici
- condanna per reato
- patteggiamento della pena
- incapacità di intendere e volere
Art. 8 Reiscrizione
Il professionista espulso dall’Elenco di appartenenza alla Categoria (Counselor/Naturopati/Operatori Olistici) può esservi reiscritto, venute meno le cause della espulsione e trascorso un congruo periodo di tempo, stabilito dal Collegio dei Probiviri.
Lido di Camaiore, 26/04/2016
Revisione del 01/07/2024 rif. VERBALE C.D. n° 06 del 01/07/2024